Visualizzazione post con etichetta unione europea. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta unione europea. Mostra tutti i post

venerdì 10 febbraio 2012

La Sicilia prova a restare in Europa - QdS.it

PALERMO – Settimana di intense trattative per la proposta di modifica delle rete transeuropea dei trasporti che rischia di chiudere qualsiasi speranza di avvicinamento infrastrutturale della Sicilia all'Europa. Ieri è stata presentata l'ultima proposta di prolungamento del Corridoio 5 fino a Malta, così da allungare il corridoio fino a raggiungere la sponda più estrema nel sud del Mediterraneo.

La proposta è stata illustrata a Bruxelles al direttore generale della dg "move" Jean Eric Paquet, da Francesco Attaguile, nell'ambito dei lavori dell'ufficio politico della Conferenza delle regioni periferiche e marittime d'Europa. Dopo l'appoggio incassato lo scorso ottobre, quando rientrò l'allarme che prevedeva il taglio netto di Palermo all'interno del nuovo corridoio Helsinki-La Valletta, adesso la Sicilia guida la commissione intermediterranea, e proprio nella giornata di ieri ha presentato una serie di osservazioni tecniche che si trasformeranno in emendamenti al documento presentato dalla Commissione europea. Tra le falle del Corriodio, secondo Attaguile, ci sono “il problema della strozzatura dell'attraversamento dello stretto di Messina” e la non previsione “nel core network, nella rete principale di collegamento cioè, dei porti e degli aeroporti siciliani che sono terminale ferroviario e stradale essenziale al collegamento del corridoio all'isola di Malta”.

Insomma il progetto deve necessariamente integrare l'aeroporto di Catania, il porto di Augusta e quello di Pozzallo. La proposta siciliana è stata condivisa e sostenuta dall'ufficio politico della CRPM e farà parte del documento strategico sulla politica mediterranea che sarà esitato il prossimo 9 marzo a Montpellier. Sull'altro fronte di azione la Sicilia aveva chiesto nel corso dei lavori della "commissione isole" della CRPM (Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa), la deroga sulla procedura degli aiuti di stato introdotta dalla commissione per tutti i finanziamenti alle infrastrutture di trasporto, in risposta alla decisione della Commissione di imporre la procedura di valutazione della direzione concorrenza per tutti i finanziamenti che riguardano le infrastrutture di trasporto, sebbene gestite da enti pubblici. Una richiesta mai effettuata per le Regioni in ritardo di sviluppo.

Intanto l'Isola continua ad essere sempre più congelata per mari e monti. Ad aprire il fuoco di fila sulla situazione pericolante in cui si trova il trasporto marittimo isolano ci ha pensato Ivo Blandina, consigliere incaricato di Confindustria Sicilia per le infrastrutture e la mobilità. Secondo l'esponente dell'associazione regionale degli industriali “sul tema dei trasporti marittimi da e per le Isole minori, abbiamo appreso da funzionari dell'assessorato al Bilancio che, in ottemperanza a una delibera di Giunta della scorsa estate, lo stanziamento sul relativo capitolo di spesa e, dunque, la dotazione annua prevista per l'assessorato alle Infrastrutture per il 2012 è di poco più di 55 milioni di euro a fronte di un fabbisogno, rinveniente da impegni e obbligazioni per contratti in essere, superiore ai 110 milioni”.
Articolo pubblicato il 10 febbraio 2012 - di Rosario Battiato

mercoledì 16 dicembre 2009

Regolamento UE, 23 ottobre 2007, n. 1371 - "LE NORME UE SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE NEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO"

E' in vigore, dal 4 dicembre 2009, il nuovo regolamento contenente le norme dell'Unione Europea sulla tutela del Consumatore nei servizi di Trasporto Ferroviario.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario - Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 3 dicembre 2007

Il Parlamento Europeo e il consiglio dell’unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 31 luglio 2007,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante tutelare i diritti dei passeggeri in quanto utenti del trasporto ferroviario, nonché migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri per aiutare il trasporto su rotaia ad aumentare la sua quota

di mercato rispetto ad altri modi di trasporto.

(2) La comunicazione della Commissione «Strategia politica dei consumatori 2002-2006» stabilisce l’obiettivo di conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori nel settore dei trasporti conformemente all’articolo 153, paragrafo 2, del trattato.

(3) Poiché il passeggero ferroviario è la parte debole del contratto di trasporto, è necessario che i suoi diritti siano tutelati.

(4) Tra i diritti degli utenti dei servizi ferroviari rientra la disponibilità di informazioni sul servizio di trasporto prima e durante il viaggio. Ove possibile, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti dovrebbero fornire tali informazioni in anticipo e quanto prima possibile.

(5) Prescrizioni più dettagliate in materia di comunicazione delle informazioni di viaggio saranno previste nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale.

(6) Il rafforzamento dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario si dovrebbe basare sul sistema di diritto internazionale vigente in materia di cui all’appendice A — regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 3 giugno 1999 (protocollo 1999). È tuttavia opportuno ampliare l’ambito di applicazione del presente regolamento e tutelare non solo i passeggeri del trasporto internazionale ma anche quelli del trasporto nazionale.

(7) Le imprese ferroviarie dovrebbero cooperare per agevolare il passaggio dei passeggeri del trasporto ferroviario da un operatore all’altro, con l’emissione, ove possibile, di biglietti globali.

(8) La disponibilità di informazioni e biglietti per i passeggeri del trasporto ferroviario dovrebbe essere agevolata adeguando i sistemi telematici in conformità di una specifica comune.

(9) Occorre portare avanti l’attuazione dei sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione in conformità delle STI.

(10) I servizi di trasporto ferroviario di passeggeri dovrebbero andare a vantaggio di tutti i cittadini. Di conseguenza, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età avanzata o per altre ragioni, dovrebbero poter accedere al trasporto ferroviario a condizioni comparabili a quelle degli altri cittadini. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno diritto, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Tra l’altro, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla comunicazione alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di informazioni concernenti l’accessibilità dei servizi ferroviari, le condizioni di accesso al materiale rotabile e i servizi offerti a bordo. Per assicurare ai passeggeri con menomazioni sensoriali un’informazione ottimale sui ritardi si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi ed acustici. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero poter acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione.

continua regolamento (vedi tutto)
http://www.comitatopendolari.it/files/04%20dicembre%202009%20Regolamento%20UE%20Le%20Norme%20sulla%20Tutela%20del%20Consumatore%20nei%20servizi%20di%20Trasporto%20ferroviario.pdf